Art. 23
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
(Assunzione di idonei)
Il secondo e terzo comma dell' della legge 26 giugno 1965, n. 832, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli idonei che nella graduatoria eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.
Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria.
La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche per i posti che si rendano disponibili nei ruoli delle carriere direttive e di concetto delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro due anni dall'approvazione della graduatoria dei relativi concorsi, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso".
Storico versioni
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