Art. 10 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Art. 10

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Attribuzioni delle commissioni centrali del personale) Alle commissioni centrali per il personale di cui al precedente sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al consiglio di amministrazione in tutte le questioni relative al personale, con qualifica non superiore a direttore di sezione nonchè quelle attualmente spettanti alle commissioni consultive centrali del personale che vengono soppresse. Restano invariate le norme della legge 2 marzo 1963, n. 307, relative al personale degli uffici locali ed agenzie.
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