Art. 4 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 315

Art. 4

LEGGE 12 marzo 1968, n. 315

In vigore dal 23 apr 1968
Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 10 febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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