Art. 5 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 291

Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 291

In vigore dal 19 apr 1968
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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