Art. 4 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 291

Art. 4

LEGGE 12 marzo 1968, n. 291

In vigore dal 19 apr 1968
La spesa derivante dalla presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: "Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo" per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.
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