Art. 4 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 270

Art. 4

LEGGE 12 marzo 1968, n. 270

In vigore dal 18 apr 1968
All'atto dell'inquadramento di cui all', il periodo di servizio prestato a contratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita - a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale - l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.
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