Art. 6
LEGGE 12 marzo 1968, n. 259
In vigore dal 17 apr 1968
Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:
"Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore può rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purchè il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi".
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