Art. 13 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 259

Art. 13

LEGGE 12 marzo 1968, n. 259

In vigore dal 17 apr 1968
In deroga al disposto dell' della legge 2 marzo 1963, n. 307, la classificazione degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quinquennio 1 aprile 1968-31 marzo 1973 è effettuata sulla base dei punteggi stabiliti dall'articolo 69 della predetta legge, secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816. Sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, i punteggi ed i criteri di cui al precedente comma saranno applicati per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie istituiti dopo il 1 luglio 1961. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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