Art. 1
LEGGE 12 marzo 1968, n. 259
In vigore dal 17 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:
"I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento".
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