Art. 5
LEGGE 12 marzo 1968, n. 233
In vigore dal 29 mar 1968
L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.
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