Art. 25
LEGGE 8 marzo 1968, n. 399
In vigore dal 18 lug 1968
La disposizione dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-08;399#art-25