Art. 25 · LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

Art. 25

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
La disposizione dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.
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