Art. 20 · LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

Art. 20

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle indicate negli della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
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