Art. 17 · LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

Art. 17

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e così modificato: "Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all' del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall' del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa".
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