Art. 11 · LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

Art. 11

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: "Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonchè per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo. Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca. Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca. Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi. Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca. Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell', è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili. Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca. Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'. Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti, diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca. Per la farina di erba medica disidratata è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata. Per i grassi di origine animale o vegetale è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonchè l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti. La denominazione di "granoturco degerminato" è obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione".
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