Art. 8 · LEGGE 6 marzo 1968, n. 219

Art. 8

LEGGE 6 marzo 1968, n. 219

In vigore dal 11 apr 1968
Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga. Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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