Art. 2 · LEGGE 6 marzo 1968, n. 192

Art. 2

LEGGE 6 marzo 1968, n. 192

In vigore dal 7 apr 1968
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni.
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