Art. 1 · LEGGE 1 marzo 1968, n. 191

Art. 1

LEGGE 1 marzo 1968, n. 191

In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell' della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel contingente del personale non di ruolo della amministrazione delle antichità e belle arti.
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