Art. 2 · LEGGE 1 marzo 1968, n. 171

Art. 2

LEGGE 1 marzo 1968, n. 171

In vigore dal 6 apr 1968
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.
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