Art. 96 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 96

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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