Art. 77 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 77

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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