Art. 50 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 50

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative allo anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. I annesso al bilancio predetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-50