Art. 125 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 125

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-125