Art. 123
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1967-68 e 1968-69, restano stabilite per l'anno finanziario 1968, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
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