Art. 118 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 118

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-118