Art. 106 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 106

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 100.000.000.
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