Art. 9 · LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

Art. 9

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

In vigore dal 24 mar 1968
La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella C, allegata alla presente legge. I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi. Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella A, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella C, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonchè con la cessazione di appartenenza al ruolo.
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