Art. 7 · LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

Art. 7

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

In vigore dal 24 mar 1968
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami. Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio può ottenere il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente per il personale non di ruolo. Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età.
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