Art. 4 · LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124

Art. 4

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124

In vigore dal 24 mar 1968
Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti . L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.
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