Art. 12
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116
In vigore dal 22 mar 1968
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, è punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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