Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 8 mag 1968
. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo resterà in vigore per la durata di dieci anni, e qualora non venga denunciato da una delle Parti contraenti sei mesi almeno prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato ogni volta per un ulteriore periodo di cinque anni. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto a Budapest il 21 settembre 1965 in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica popolare ungherese Bela SZILAGYI Per la Repubblica italiana Mario ZAGARI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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