Accordo
Art. 15
15 / 21In vigore dal 8 mag 1968
.
Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-15