Art. 10
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Art. 10

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In vigore dal 8 mag 1968
. Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche, letterarie e divulgative tra le Accademie, le Biblioteche, le Università e gli Archivi dei due Paesi. Esse faciliteranno in tutta la misura possibile la diffusione dei libri e delle pubblicazioni dell'altro Paese.
Storico versioni

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