Accordo
Art. 10
10 / 21In vigore dal 8 mag 1968
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Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche, letterarie e divulgative tra le Accademie, le Biblioteche, le Università e gli Archivi dei due Paesi. Esse faciliteranno in tutta la misura possibile la diffusione dei libri e delle pubblicazioni dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-10