Art. 7
Trattato

Art. 7

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In vigore dal 21 apr 1968
1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato è accordata libertà di commercio e di navigazione fra i territori delle due Parti contraenti.
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