Art. 42
Trattato

Art. 42

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In vigore dal 21 apr 1968
1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Panama al più presto possibile. 2. Il presente Trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sarà prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potrà essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia. IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Panama, il 7 ottobre 1965 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE Per il Governo della Repubblica del Panama Fernando ELETA
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