Art. 41
Trattato

Art. 41

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In vigore dal 21 apr 1968
1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, esse si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una soluzione. 2. In caso di mancata soluzione, la divergenza sarà sottoposta: a) se le due Parti contraenti concordano, alla Corte Internazionale di Giustizia; b) nel caso contrario, e su domanda di una Parte contraente, ad un tribunale arbitrale. 3. a) Il tribunale arbitrale viene costituito di volta in volta e si compone di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro; i due arbitri così designati nominano un Presidente che deve essere cittadino di un terzo Stato. b) Ciascuna Parte contraente deve nominare il suo arbitro entro il termine di due mesi dopo la presentazione della relativa domanda da parte dell'altra Parte contraente; se non adempie questo obbligo, l'arbitro verrà nominato, su domanda dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. c) Qualora gli arbitri non si mettessero d'accordo, entro un mese dalla loro nomina, sulla scelta del Presidente del tribunale arbitrale, questo verrà nominato, su domanda di una Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. d) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito a provvedere sulle domande di cui ai commi b) e c) del presente paragrafo o se è cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal Vicepresidente della Corte. Se anche il Vicepresidente della Corte è impedito a provvedere o se è cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle due Parti contraenti. e) Salvo diversa concorde decisione delle due Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. f) Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti, le quali vi debbono dare esecuzione.
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