Art. 39
Trattato

Art. 39

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In vigore dal 21 apr 1968
Qualora gli Accordi multilaterali cui si fa riferimento nell' cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.
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