Art. 34
Trattato

Art. 34

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In vigore dal 21 apr 1968
1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attraverso il loro territorio per le merci, ivi compresi i bagagli, e per i mezzi di trasporto di ogni genere, qualunque sia la via impiegata per il trasporto: stradale, marittima e di navigazione interna. 2. Ciascuna Parte contraente potrà esigere che il traffico di transito attraverso il suo territorio, a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte, faccia oggetto di una dichiarazione alla dogana competente; tuttavia, salvo il caso di non osservanza delle disposizioni doganali, tale traffico non sarà soggetto a ritardi o limitazioni inutili. Questo traffico è inoltre esente da dazi, da altre tasse di transito e carichi di transito, eccezione fatta per le spese di trasporto od altri carichi corrispondenti alle spese amministrative dovute al transito ed a servizi resi. 3. Le merci di qualsiasi specie originarie di una Parte contraente che saranno importate nel territorio dell'altra Parte attraverso il territorio di terzi Paesi, come pure le merci di qualunque provenienza che saranno importate da una Parte contraente attraverso il territorio dell'altra Parte, non saranno sottoposte, alla loro importazione, a dazi o diritti diversi o più elevati di quelli che sarebbero percepiti se le merci fossero importate direttamente dal Paese di origine. Questa disposizione si applica tanto alle merci in transito diretto quanto a quelle che durante il transito siano state, sotto sorveglianza doganale, trasbordate, reimballate e depositate.
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