Trattato
Art. 3
3 / 42In vigore dal 21 apr 1968
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve contenere disposizioni che li mettano in una situazione meno favorevole riguardo, alla tutela della loro persona di quella esistente in casi simili per i nazionali dell'altra Parte contraente. In applicazione di questo principio le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme che contengano limitazioni, gravami e oneri particolari per i cittadini dell'altra Parte. In nessun caso il loro trattamento può essere meno favorevole di quello corrispondente ai principi del diritto internazionale vigente in materia.
2. In caso di provvedimenti delle Autorità di una delle Parti contraenti che limitino la libertà personale di un cittadino dell'altra Parte, quest'ultimo godrà di tutte le garanzie previste a favore del cittadino dello Stato cui appartengono le dette Autorità.
Ogni attività processuale deve svolgersi con l'intervento di un interprete, qualora ciò risulti necessario.
Comunque un interprete dovrà sempre intervenire se l'imputato lo richieda, e ciò anche per gli interrogatori davanti l'Autorità di Polizia.
3. Appena un cittadino di una delle Parti contraenti è stato arrestato da Autorità dell'altra Parte contraente, il prossimo Rappresentante consolare del Paese di cui l'arrestato è cittadino deve essere informato senza indugio dell'arresto. Il Rappresentante consolare ha il diritto di visitare l'arrestato ogni qualvolta lo ritenga necessario, e di mantenersi in contatto con lui per via epistolare. Tali visite e tali rapporti epistolari debbono aver luogo nel rispetto dei regolamenti in vigore per lo stabilimento in cui il suddetto cittadino è detenuto.
Le due Parti contraenti sono però d'accordo che tali regolamenti debbono accordare al Rappresentante consolare possibilità adeguate di accesso e di consultazione con l'arrestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-3