Art. 29
Trattato

Art. 29

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In vigore dal 21 apr 1968
1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo possono ingaggiare, in tutti i porti dell'altra Parte contraente, i marittimi, muniti di libretto di navigazione in corso di validità, necessari per la continuazione del viaggio, restando inteso che l'ingaggio sarà concluso in conformità alla legge della bandiera della nave, garantendo comunque ai marittimi un equo trattamento giuridico, remunerativo e previdenziale, con condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalle relative Convenzioni internazionali del lavoro. 2. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due Parti contraenti ed abbiano con sè il libretto di navigazione è consentito di viaggiare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.
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