Trattato
Art. 2
2 / 42In vigore dal 21 apr 1968
1. È garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena libertà di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonché di esercizio anche pubblico del culto, in conformità alle norme della Costituzione di tale Parte.
Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma associativa - a qualsiasi attività economica, religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sociale, sportiva o di tutela professionale, e sono autorizzati, come anche le dette Società, a concludere ai fini delle attività di cui sopra nonché in materia funeraria, negozi giuridici con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia residenza, dimora o sede nel territorio dell'altra Parte contraente.
In particolare, è riconosciuto il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.
Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attività politica nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della libertà di stampa e del libero scambio di informazioni.
Con l'osservanza delle norme di legge, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato o diffuso all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il cinematografo ed altri mezzi possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle notizie per lo scambio di queste all'interno e fuori di tale territorio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico come pure di quelle concernenti la sanità pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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