Art. 17
Trattato

Art. 17

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In vigore dal 21 apr 1968
Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a facilitare al massimo gli scambi commerciali tra i due Paesi, al fine di assicurare agli stessi il più alto sviluppo possibile. A tal fine le due Parti si impegnano ad applicare il trattamento più favorevole nella concessione delle autorizzazioni di importazione ed esportazione, ove occorrano; tale concessione verrà effettuata con la massima liberalità consentita dalle disposizioni vigenti nei due Paesi.
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