Trattato
Art. 13
13 / 42In vigore dal 21 apr 1968
1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, diversi o più elevati di quelli che in situazioni identiche saranno percepiti nei confronti di cittadini e Società nazionali o di cittadini e società di qualsiasi terzo Paese.
2. Sono salve le disposizioni vigenti nei due Paesi per quel che concerne l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sulle società nei confronti delle società ed associazioni estere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-13