Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di note del 18 maggio 1967.
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di note del 18 maggio 1967. 44 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica d Art. 2 1. È garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, Art. 3 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio d Art. 4 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi, in tempo di pace e in temp Art. 5 1. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente godono protezione e s Art. 6 I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Pa Art. 7 1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al lor Art. 8 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contra Art. 9 1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini Art. 10 1. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che si rechino e soggiornino a scopo di lavor Art. 11 1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altr Art. 12 1. Ai cittadini ed alle società di ciascuna Parte contraente è accordato nel territorio de Art. 13 1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel ter Art. 14 Le Parti contraenti si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego Art. 15 In materia di brevetti per invenzioni industriali per modelli di utilità, per modelli o di Art. 16 1. I rapporti di pagamento verranno regolati, in conformità alle disposizioni vigenti nei Art. 17 Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a facilitare al massimo gli scambi Art. 18 Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari Art. 19 1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'alt Art. 20 1. Le leggi, i regolamenti e gli atti di applicazione generale, che si riferiscono alla cl Art. 21 Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e Art. 22 1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'impo Art. 23 1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorità region Art. 24 Nessuna impresa di ciascuna Parte contraente, di proprietà pubblica o sotto controllo pubb Art. 25 1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescri Art. 26 1. Ciascuna Parte contraente accorda alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento prev Art. 27 Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio d Art. 28 Qualora una nave di una Parte contraente si arenasse lungo le coste dell'altra Parte o sub Art. 29 1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio Art. 30 Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navi Art. 31 Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possano pregiudicare la Art. 32 Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applicano alle navi Art. 33 Le disposizioni del presente Trattato non si applicano all'aviazione militare. Art. 34 1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attraverso il lo Art. 35 1. L'espressione "società" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giurid Art. 36 1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte con Art. 37 Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione più favo Art. 38 Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il trattamento nazio Art. 39 Qualora gli Accordi multilaterali cui si fa riferimento nell'articolo 37 cessassero di ave Art. 40 In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento naziona Art. 41 1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o Art. 42 1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luog Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360