Art. 66 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 66

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336 Le disposizioni di cui all' della legge 10 maggio 1964, n. 336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.
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