Art. 61 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 61

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Piano nazionale ospedaliero transitorio Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza. Il piano nazionale ospedaliero transitorio è elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanità, di intesa con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonchè, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il piano è sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresì i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.
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