Art. 54 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 54

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli e, relativamente ai provvedimenti di cui all', sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, è di competenza del Ministro per la sanità; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall' viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall' è sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
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