Art. 46 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 46

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Posti di internato Durante il tirocinio di cui al precedente , i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie o dei primari ospedalieri. Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità, i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del 70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui all'. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità circa l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.
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