Art. 37 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 37

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Struttura interna degli ospedali specializzati Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta.
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