Art. 37
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Struttura interna degli ospedali specializzati
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta.
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