Art. 26 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 26

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Legge di programma ospedaliero Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale: a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonchè per le esigenze didattiche e scientifiche delle università; b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale; c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a); d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonchè la distribuzione dei postiletto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici; e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale. Con la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività. Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo .
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