Art. 20 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 20

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Categorie di ospedali Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti. Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie: a) ospedali di zona; b) ospedali provinciali; c) ospedali regionali. Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità. Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute. Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
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