Art. 20
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Categorie di ospedali
Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a) ospedali di zona;
b) ospedali provinciali;
c) ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.
Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Storico versioni
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